IVA: Nuove regole applicabili per l'Unione Europea dal 1° luglio 2021
Il 1° luglio 2021, le regole IVA applicabili alle vendite a distanza (VAD) e più in generale al commercio elettronico BtoC saranno profondamente modificate per tutti i paesi dell'Unione Europea (UE).
L'entrata in vigore dell'insieme di testi che modificano queste norme, noto come "pacchetto E-commerce", composto dalle direttive 2017/2455 del dicembre 2017 e 2019/1995 del novembre 2019, che doveva inizialmente entrare in vigore il 1° gennaio 2021, è stata infine posticipata di 6 mesi a causa dell'emergenza Covid-19.
Ridefinizione del concetto di VAD e introduzione di una soglia unica
Le novità includono la ridefinizione del concetto di VAD e l'introduzione di una soglia unica.
Si dovrà ora distinguere tra VAD intracomunitarie e VAD di beni importati da Paesi extra-UE.
Pertanto, dal 1° luglio 2021, le soglie delle VAD saranno abolite e sostituite da una soglia unica.
Le VAD intracomunitarie
Le VAD intracomunitarie fanno riferimento alle vendite BtoC in cui i beni sono trasportati dal venditore (o per suo conto) da uno Stato membro dell'UE a un altro Stato membro dell'UE.
Le vendite a distanza intracomunitarie rimangono soggette all'IVA nello Stato del destinatario, sin dal 1° euro. Tuttavia, le imprese europee con sede in un unico Stato membro dell'UE, e il cui valore annuo totale (IVA esclusa) delle vendite a distanza intracomunitarie e dei servizi elettronici BtoC intracomunitari non superi l'importo di 10.000 euro (IVA esclusa) (4), potranno continuare ad applicare l'IVA nello Stato in cui hanno stabilito la loro sede.
Per capire come funziona prendiamo l'esempio di un'azienda francese che vende beni o servizi a clienti che vivono in Germania.
In concreto, finché il fatturato annuo(5) dell'impresa francese generato da vendite a clienti residenti in Germania non supera i 10.000 euro (IVA esclusa)(4), tale impresa potrà applicare l'aliquota IVA francese in vigore, pari al 20%. D'altra parte, non appena questa soglia di 10.000 euro (IVA esclusa) (4) viene superata, dovrà invece essere applicata l'aliquota IVA in vigore in Germania, cioè il 19%.
Attenzione : La suddetta società francese potrà sempre procedere ad un'identificazione volontaria ai fini dell'IVA in Germania anche se la soglia di fatturato annuo generato da vendite in tale Paese non fosse stata superata.
Questa registrazione volontaria e anticipata permette quindi al venditore di:
- evitare controlli regolari del suo fatturato,
- impostare direttamente i software di contabilità in modo che l'aliquota IVA applicata sia del 19% sin dal 1° euro,
- e, in alcuni casi (se la differenza di aliquote IVA è significativa), per avere un margine più competitivo.
Le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE
Le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE fanno riferimento a vendite BtoC in cui il bene è trasportato dal venditore (o per suo conto) da Paesi extra-UE direttamente al cliente finale, residente in uno Stato membro dell'UE.
Anche le vendite a distanza di beni importati Paesi extra-UE sono soggette all'IVA dello Stato di destinazione della merce, sin dal 1° euro.
Abolizione dell'esenzione dall'IVA all'importazione per i pacchi importati di valore intrinseco inferiore a 22 euro
Ecco un'altra novità: dal 1° luglio 2021, l'esenzione dall'IVA all'importazione e l'esenzione dalla dichiarazione doganale per le piccole spedizioni dal valore intrinseco unitario inferiore a 22 euro saranno abolite. Questo sistema sarà sostituito da un'esenzione dall'IVA all'importazione solo per le spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 euro e le cui vendite sono state dichiarate tramite il sistema IOSS(1). Le spedizioni di valore non superiore a 150 euro rimarranno anche esenti da dazi doganali (a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa come il tabacco o l'alcol).
Ricordiamo che, per beneficiare di questa esenzione, il venditore dovrà aver optato per la dichiarazione e il pagamento centralizzati dell'IVA attraverso il sistema IOSS(1). Al momento dell'importazione, dovrà anche essere presentata una dichiarazione doganale. Tale dichiarazione deve includere il numero di partita IVA IOSS(1) del venditore, la cui autenticità sarà verificata dalle autorità doganali.
Attention, pour bénéficier de cette exonération, le vendeur devra avoir opté pour la déclaration et le paiement centralisé de la TVA par le système IOSS(1) . Une déclaration en douane devra également obligatoirement être déposée à l’importation. Elle devra mentionner le numéro de TVA IOSS(1) du vendeur dont l’authenticité sera vérifiée par le service des douanes.
Il venditore potrà quindi optare per la dichiarazione e il pagamento centralizzati dell'IVA attraverso il sistema IOSS(1) e beneficiare dell'esenzione nei seguenti casi:
- se ha stabilito la propria sede all'interno del territorio dell'UE,
- se non ha stabilito la propria sede all'interno del territorio dell'UE - ma lo ha fatto in uno Stato con cui l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca o, in assenza di tale accordo, ha nominato un intermediario residente nell'UE per rappresentarlo.
Introduzione di tre regimi speciali opzionali e dei corrispondenti portali elettronici: (OSS(2) e IOSS(1))
Inoltre, a partire dal 1° luglio 2021, il MOSS(3) sarà sostituito da 3 nuovi regimi speciali opzionali applicabili al settore dell'E-Commerce:
Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2021, le MOSS(3) sera remplacé par 3 nouveaux régimes particuliers facultatifs susceptibles de s’appliquer au E-Commerce :
=> Il regime OSS(2) "non-UE" che permetterà la dichiarazione dei servizi BtoC intracomunitari realizzati da imprese extra-UE.
=> Il regime OSS(2) "UE" che permetterà di dichiarare:
- Le vendite a distanza intracomunitarie realizzate da imprese con sede nell'UE, imprese extra-UE con cui l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca o (in assenza di tale accordo) ha nominato un intermediario residente nell'UE per rappresentarle, ed i marketplace;
- Le vendite locali effettuate sui marketplace;
- I servizi intracomunitari BtoC eseguiti da imprese europee.
=> Il regime IOSS(1) che permetterà di dichiarare le VAD di beni importati da Paesi extra-UE il cui valore non sia superiore a 150 euro, effettuate da imprese europee, extraeuropee e dai marketplace.
I regimi OSS(2) consentiranno di dichiarare tutte le operazioni relative e di pagare l'importo dell'IVA corrispondente con un'unica dichiarazione specifica attraverso un unico numero di partita IVA intracomunitario. E ciò varrà indipendentemente dal Paese in cui l'IVA è dovuta e dall'aliquota IVA applicabile.
L'IVA raccolta dall'amministrazione fiscale del paese di identificazione sarà poi distribuita tra gli Stati dei consumatori.
L'uso degli OSS(2) sarà sempre facoltativo e chi ne sarà soggetto potrà così scegliere se beneficiarne o applicare le norme giuridiche comuni.
Inoltre, l'uso di regimi speciali per un tipo di transazione non impedisce l'applicazione del regime di diritto comune per altre transazioni imponibili.
Attenzione però: L'IVA non potrà essere rimborsata tramite OSS(2). L'IVA deducibile dovrà invece sempre essere recuperata attraverso le procedure di diritto comune.
Obblighi IVA dei marketplace
Infine, l'ultima novità introdotta dal 1° luglio 2021 riguarda i marketplace che saranno considerati, ai fini IVA, come venditori ed al contempo acquirenti dei loro stessi prodotti.
Di conseguenza, saranno 2 le operazioni da realizzare ai fini dell'IVA:
- Una vendita esente da IVA tra il venditore ed il marketplace nel Paese di origine,
- ed una vendita imponibile tra il marketplace ed il singolo cliente, soggetta all'IVA del Paese di destinazione.
=> Il marketplace dovrà quindi riscuotere, dichiarare e rimborsare l'IVA per conto dei venditori.
Va sottolineato però che i marketplace saranno soggetti all'IVA</b><b><u>solo per quanto concerne le seguenti operazioni:
- Per le aziende europee: le VAD di beni importati da Paesi extra-UE di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
- le aziende extra-UE: su tutte le vendite BtoC effettuate nell'Unione Europea, comprese quelle locali.
<b>I marketplace possono beneficiare dei regimi OSS(2) per dichiarare le loro vendite, comprese quelle locali.
Come impostare l'IVA su PrestaShop sulla base di queste nuove regole?
Prendiamo l'esempio di un'azienda francese che vende in Francia, Germania e nei Paesi Bassi.
Ecco le aliquote IVA per ciascuno di questi Paesi:
Queste diverse aliquote possono essere impostate nella sezione Internazionale > Imposte > Imposte del back office.
Devi poi creare 4 regole fiscali corrispondenti ai diversi tipi di aliquote in Internazionale > Imposte > Regole fiscali, aggiungendo per ogni regola il Paese o i Paesi relativi e selezionando le aliquote IVA create in precedenza.
Esempio con l'aliquota normale
Dal 1° luglio 2021, se la società francese non avesse effettuato un'identificazione volontaria e anticipata dell'IVA in Germania, e se le vendite annuali di beni effettuate dalla società francese in Germania non superassero i 10.000 euro IVA esclusa(4), dovrà applicare l'IVA del Paese di vendita (Francia), cioè il 20% per l'aliquota normale.
In questo caso, dovrai cambiare le varie aliquote IVA per la Germania nella sezione Internazionale > Imposte. Questa operazione le aggiornerà in tutte le regole fiscali corrispondenti
- (1) IOSS: Import One Stop Shop: sportello unico per le importazioni attivo dal 1° luglio 2021.
- (2) OSS: One Stop Shop: sportello unico che sostituirà MOSS dal 1° luglio 2021. È composto da due sotto-sportelli: uno per le vendite a distanza intracomunitarie e uno per le vendite a distanza in Paesi extra-UE.
- (3) MOSS: Mini One Stop Shop: mini-sportello unico. Il 1° luglio 2021 sarà sostituito da OSS e IOSS.
- Gli sportelli sono regimi opzionali che permettono di contabilizzare l'IVA normalmente dovuta in diversi Stati, in un unico Paese dell'UE. Questi nuovi sportelli elimineranno la necessità per i venditori di registrarsi presso le autorità fiscali di ogni Paese dell'UE in cui vendono. Infatti, questi sportelli permettono di aprire una partita IVA, presentare dichiarazioni IVA ed effettuare pagamenti in un unico posto.
- (4) Importo da convertire in valuta locale per i Paesi fuori dalla zona euro.
- (5) Corrisponde all'importo (IVA esclusa) delle vendite a distanza effettuate dal fornitore nello Stato di destinazione dei beni nell'anno civile precedente o, in alternativa, nell'anno civile in corso al momento della consegna.